Atto costitutivo N. 125.264
di
repertorio N.19.915
di
Raccolta in data 19 maggio 2005 Registrato a Belluno il 30 maggio 2005 N . 303 Serie 21 C O S T I T U Z I O N E D
I A S S O C I A Z I O N E
Con questa
scrittura, che per espressa volontà delle parti resterà conservata
fra gli atti del notatio autenticante, avv.comm. Pasquale Osnato
di Belluno; tra i sottoscritti signori, cittadini italiani,
viene costituita una associazione denominata "ASSOCIAZIONE
EX ALLIEVI DEL CALVI", con sede in Belluno, attualmente
con recapito alla via C. Marchesi n. 73, presso l'Istituto
Tecnico Commerciale "P.F. Calvi". L'associazione non
ha fini di lucro. I suoi scopi, la sua organizzazione ed amministrazione,
e tutte le norme che ne disciplinano la vita, lo svolgimento
dell'attività e la gestione, sono contenute nello statuto,
composto di 29 (ventinove) articoli, che siallega sub "A",
quale parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo. In
deroga alle norme statutarie, I comparenti all'unanimità: -
a) deliberano che sono soci fondatori, oltre ai sottoscrittori
del presente atto costitutivo, tutti gli ex allievi del Calvi
la cui domanda d'associazione sia pervenuta e sia stata accettata dal
Comitato di cui al seguente punto b) prima dell'assemblea generale
dei soci da tenersi entro il 30 giugno 2005; - b) nominano
un Comitato Provvisorio di amministrazione e gestione dell'associazione,
che rimane in carica fino alla detta assemblea da convocarsi
a cura del Comitato stesso entro il 30.6.2005. Il Comitato
Provvisorio è così composto: 1) Adolfo Grespan - Presidente; 2)
Vito Tormen - Vice Presidente; 3)
Aldo Botta -
Segretario. I nominati accettano l'incarico. A detto Comitato
Provvisorio spettano i poteri attribuiti per statuto al Consiglio
Direttivo; spetta al Presidente del Comitato Provvisorio la
rappresentanza dell'Associazione. Anche per la nomina del Collegio
dei Revisori dei Conti, si fa rinvio alla prima assemblea degli
associati. Il presente atto sarà concluso con le firme ricevute
ed autenticate entro il 19 maggio 2005. CRESPAN ADOLFO - LISE SERGIO - TORMEN VITO - ROSSA GIOVANNI - DE COL RENATO - VEDANA AUGUSTO - SALA LUCIANO - BOTTA ALDO - CASE UGO - BRIDA ENZO - SOCCAL RAUL - COLFERAI ENNIO - ROMANO LAURA - RUI PIA - NICOLAO TOMASO - SPONGA BALDOVINO - LUSSATO GIOVANNI - LASTA IVANA - LUSSATO MICHELA - LUSSATO STEFANO - ZANELLA GIUSEPPE - MASSON MASSIMO - MANN WILLIAM THOMAS - SARTORI GIORGIO - REVOLFATO GIANPIETRO - DANIELIS GIOVANNI - BRIDDA DINO
STATUTO “ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI DEL CALVI DI BELLUNO”
ART.1 Fra gli
ex alunni dell’istituto Tecnico Commerciale di Belluno, “Pier Fortunato Calvi”
viene costituita una Associazione denominata “ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI DEL
CALVI”. ART.2 L’Associazione
ha sede in Belluno, in Via C. Marchesi, 73
- presso L’Istituto Tecnico Commerciale Pier Fortunato Calvi. ART.3 L’Associazione
è apolitica ed apartitica e senza fini di lucro ed ha per scopo principale il
mantenimento ed il consolidamento dei rapporti di amicizia fra i diplomati
della scuola, il mantenimento dei rapporti con la medesima dopo il termine dei
corsi scolastici al fine di contribuire a realizzare un proficuo scambio di
esperienze fra il mondo del lavoro e la scuola; a tal fine l’Associazione di prefigge
in particolare di: 1. promuovere, periodicamente, incontri, tavole
rotonde, conferenze, fra membri dell’Associazione, Studiosi di discipline
attinenti in particolare al corso di studi dell’Istituto, Associazioni di
Categoria, Collegio dei Ragionieri; favorire ogni forma di attività rilevante
sotto il profilo culturale, artistico e sociale. 2. istituire una o più borse di studio a favore di
allievi della scuola, ritenuti meritevoli (su segnalazione dei Consigli di
classe), adoperarsi per ricercare le risorse per finanziare iniziative e/o
interventi aventi scopo culturale promossi dall’Associazione e/o dalla Scuola. 3. realizzare strumenti di comunicazione tra i Soci
dell’Associazione (sito internet,notiziario, ecc) in modo tale che tutti
possano essere facilmente raggiunti dalle informazioni sulle iniziative,
realizzazioni e progetti utili al raggiungimento degli scopi anzidetti. ART.4 L’Associazione
è composta da: • Soci Fondatori, sono soci fondatori gli ex
allievi dell’istituto Calvi che hanno sottoscritto l’atto costitutivo; • Soci ordinari, sono soci ordinari tutti gli ex
allievi dell’istituto Calvi ed ex-insegnati dell’istituto medesimo che chiedono
di fame parte e di osservarne lo Statuto; • Soci di diritto : sono soci di diritto il Preside
pro-tempore dell’istituto medesimo ed il Presidente pro-tempore del Collegio
dei Ragionieri di Belluno. • Soci onorari; saranno nominati soci onorari coloro che
avranno reso particolari servigi e/o ottenuto particolari benemerenze nei
confronti dell’Associazione e/o della scuola. ART.5L’ammissione a socio ordinario
avviene per domanda dell’ex allievo dopo che la stessa è stata deliberata dal
Consiglio Direttivo e comunicata all’interessato. ART.6 La partecipazione all’Associazione è
libera e volontaria ma impegna gli iscritti al rispetto delle risoluzioni
decise dai propri Organi Rappresentativi secondo le competenze previste dallo
statuto. ART.7 La qualità di Socio è personale e
non trasferibile, i Soci non hanno alcun diritto sul fondo comune di cui al successivo
ad. 25 e conseguentemente non possono avanzare pretesa alcuna in caso di
recesso, morte od esclusione. L’esclusione può essere decisa quando il Socio,
con il suo comportamento può apportare pregiudizio morale o materiale
all’Associazione e viene decisa dal Consiglio Direttivo. Il socio che intende
recedere dall’Associazione deve comunicare la sua decisione, per iscritto, al
Consiglio Direttivo 2 mesi prima della scadenza dell’anno sociale. ART.8 Ogni socio è obbligato a versare la
quota associativa annua nei tempi e nella misura stabilita dall’Assemblea dei
soci. Il mancato pagamento della quota, per tre anni consecutivi, provoca la
decadenza dal diritto alla qualità di Socio. ART.9 L’Associazione è composta dai
seguenti Organi: 1. L’Assemblea 2. Il Consiglio Direttivo 3. Il Presidente 4. Il Vice Presidente 5. Il Segretario 6. Il Tesoriere 7. I Revisori dei Conti ART.10 L’assemblea è costituita da tutti i
soci. Hanno diritto al voto i soci fondatori ed i soci ordinari. ART.11 L’Assemblea è Ordinaria o
Straordinaria. L’Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno,
dal Consiglio Direttivo, per approvare il rendiconto annuale redatto dal
Consiglio medesimo il quale relazionerà anche sull’andamento dell’Associazione.
L’Assemblea Ordinaria determinerà il programma di attività del nuovo esercizio,
indicando eventualmente chi dovrà portare a termine gli incarichi e provvederà
a nominare i Componenti del Consiglio Direttivo e i Revisori dei conti. Su
proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea Ordinaria nominerà i soci
onorari. L’Assemblea Straordinaria è convocata per approvare eventuali
modifiche allo statuto dell’Associazione. ART.12 L’Assemblea potrà essere convocata
a mezzo lettera e/o posta elettronica e/o a mezzo comunicati stampa e/o a mezzo
pubblicazione su apposita pagina del proprio sito internet almeno 1 5 giorni prima della data fissata.
L’avviso dovrà contenere gli argomento posti all’ ordine del giorno.
L’Assemblea potrà essere convocata anche quando almeno un decimo dei Soci ne
abbiano fatto richiesta. ART.13 Tutti i Soci in regola col
pagamento della quota Associativa, hanno diritto di intervenire all’Assemblea.
Ogni socio ha diritto ad I (uno) voto e ciascun Socio potrà farsi
rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio che non rivesta
incarichi direttivi. Ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di 5 (cinque) Soci. ART.14 L’Assemblea è presieduta dal
Presidente, in caso di suo impedimento dal Consigliere del Consiglio Direttivo
designato dal Presidente. Il Presidente ha l’impegno di tenere correttamente
l’Assemblea. Il Presidente può chiedere la collaborazione di altri soci per
tutte quelle funzioni (segreteria per redazione verbali, scrutatori per
votazioni ecc.) utili alla gestione dell’Assemblea. ART.15 L’Assemblea, sia ordinaria, sia
straordinaria, sarà valida, in prima convocazione con la partecipazione di
almeno la metà dei soci, mentre sarà valida in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei presenti. Le votazioni saranno valide a maggioranza dei
votanti. ART.16 L’Associazione e Amministrata da un
Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri, comunque non
inferiore a 7 (sette) secondo quanto stabilirà l’Assemblea ordinaria nel
momento in cui nomina il Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio
Direttivo, nominati dall’Assemblea, durano in carica 2 anni e comunque fino
alla approvazione del 20 rendiconto, sono rieleggibili. ART.17 Il Consiglio Direttivo nomina
fra i propri componenti , un Presidente, un V. Presidente, un Segretario ed un
Tesoriere. ART.18 Il Consiglio Direttivo è
convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritiene necessario, oppure
quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.
La seduta del Consiglio sarà ritenuta valida se saranno presenti la maggioranza
dei componenti. Le decisioni del Consiglio sono valide se votate dalla
maggioranza dei presenti. ART.19 Il Consiglio Direttivo
stabilirà autonomamente le modalità delle proprie convocazioni. ART.20 Qualora un Consigliere venga a
cessare dalla carica, per qualsivoglia causa, il Consiglio Direttivo , mediante
propria decisione, provvederà ad integrare il Consigliere cessato con il primo
dei non eletti, provvedendo anche, se necessario a rivedere le cariche. Qualora
a cessare fosse il Presidente, la convocazione del Consiglio, per la
sostituzione del Consigliere mancante, dovrà essere fatta dal Consigliere più
anziano che gestirà il Consiglio in base al precedente ad. 17. ART.21 Il Consiglio Direttivo è
investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, atti
al compimento dell’oggetto sociale e dei programmi votati dall’Assemblea. Il
Consiglio può delegare ad alcuni suoi componenti determinati poteri per la
gestione ordinaria dell’Associazione. Propone all’Assemblea Ordinaria la nomina
di eventuali soci Onorari. ART.22 Il Presidente è il legale
rappresentante dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio in caso di
sua assenza e/o impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presidente. Illegale
rappresentante potrà nominare, se del caso, procuratori speciali, per singoli
atti. ART.23 Il Collegio dei revisori dei
Conti sarà composto da 3 tre componenti, di cui 2 effettivi ed uno supplente. I
membri saranno eletti dall’Assemblea Ordinaria e gli stessi provvederanno a
nominare al loro interno il Presidente, i membri effettivi e quello supplente.
Rimangono in carica per 2 anni e potranno essere rieletti. ART.24 Al Collegio dei revisori dei
conti spetta il compito di vigilare e controllare la gestione finanziaria
dell’Associazione, accertare la regolare tenuta delle scritture contabili,
attraverso periodiche verifiche da concordare con il Presidente del Consiglio
Direttivo. ART.25 Faranno parte del patrimonio
dell’Associazione: il fondo comune, tutti i beni mobili ed immobili, che
dovessero pervenire alla stessa attraverso erogazioni, acquisti, donazioni e
lasciti. Le entrate dell’Associazione saranno rappresentate dalle quote
Associative e da eventuali contributi ed erogazioni ottenuti da privati o Enti
Pubblici. E’ fatto divieto, durante la vita dell’Associazione, effettuare
distribuzioni e/o erogazioni, anche in modo indiretto, fatta eccezione per
quanto dovuto per Legge o rientrante negli scopi dell’Associazione stessa. ART.26 L’esercizio sociale si chiude
il 31 dicembre di ciascun anno. Alla sua chiusura verrà redatto il bilancio,
accompagnato dalla relazione sull’andamento dell’esercizio, il tutto dovrà
essere sottoposto cd approvato dall’Assemblea dei soci. ART.27 La durata della Associazione viene
fissata al 31 dicembre 2054 e potrà essere prorogata prima della sua scadenza. ART.28 In caso di scioglimento per
delibera o per altre circostanze tali da non permettere più la regolare
attività dell’Associazione stessa, il patrimonio dell’Associazione che
risulterà in quel momento, verrà devoluto, in primis all’istituto tecnico per
ragionieri Pier Fortunato Calvi, quindi all’Ente di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’ad. 3, comma 190, Legge 23/12/1996 n.662,
salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. ART.29 L’Assemblea che delibererà lo
scioglimento dell’Associazione, provvederà anche alla nomina di uno o più
liquidatori scelti anche fra persone estranee all’Associazione. Per quanto non
stabilito nel presente statuto, si applicheranno le disposizioni previste dal
Codice Civile in materia.
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