Atto costitutivo
 
N. 125.264 di repertorio                       N.19.915 di Raccolta
in data 19 maggio 2005
Registrato a Belluno il 30 maggio 2005 N . 303 Serie 21

 C O S T I T U Z I O N E     D I     A S S O C I A Z I O N E

Con questa scrittura, che  per  espressa  volontà delle parti resterà  conservata   fra   gli   atti del notatio autenticante, avv.comm. Pasquale Osnato di Belluno; tra  i sottoscritti signori, cittadini italiani, viene costituita una associazione denominata "ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI DEL CALVI", con sede in Belluno, attualmente con recapito  alla via C. Marchesi n. 73, presso l'Istituto Tecnico Commerciale "P.F. Calvi".
L'associazione non ha fini di lucro. I suoi scopi, la sua organizzazione ed amministrazione, e tutte le norme che ne disciplinano la vita, lo svolgimento dell'attività e la gestione, sono contenute nello statuto, composto di 29 (ventinove) articoli, che siallega sub "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo.
In deroga alle norme statutarie, I  comparenti all'unanimità:
- a) deliberano che sono soci fondatori, oltre ai sottoscrittori del presente atto costitutivo, tutti gli ex allievi del Calvi la cui domanda d'associazione sia pervenuta e sia stata accettata dal Comitato di cui al seguente punto b) prima dell'assemblea generale dei soci da tenersi entro il 30 giugno 2005;
- b) nominano un Comitato Provvisorio di amministrazione e gestione dell'associazione, che rimane in carica fino alla detta assemblea da convocarsi a cura del Comitato stesso entro il 30.6.2005.
Il Comitato Provvisorio è così composto:
1) Adolfo Grespan  - Presidente;
2) Vito Tormen       - Vice Presidente;
3) Aldo Botta           - Segretario.
I nominati accettano l'incarico.
A detto Comitato Provvisorio spettano i poteri attribuiti per statuto al Consiglio Direttivo; spetta al Presidente del Comitato Provvisorio la rappresentanza dell'Associazione. Anche per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, si fa rinvio alla prima assemblea degli associati. Il presente atto sarà concluso con le firme ricevute ed autenticate entro il 19 maggio 2005.
CRESPAN ADOLFO - LISE SERGIO - TORMEN VITO - ROSSA GIOVANNI - DE COL RENATO - VEDANA AUGUSTO - SALA LUCIANO - BOTTA ALDO - CASE UGO - BRIDA ENZO - SOCCAL RAUL - COLFERAI ENNIO - ROMANO LAURA - RUI PIA - NICOLAO TOMASO - SPONGA BALDOVINO - LUSSATO GIOVANNI - LASTA IVANA - LUSSATO MICHELA - LUSSATO STEFANO - ZANELLA GIUSEPPE - MASSON MASSIMO - MANN WILLIAM THOMAS - SARTORI GIORGIO - REVOLFATO GIANPIETRO - DANIELIS GIOVANNI - BRIDDA DINO


 STATUTO “ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI DEL CALVI DI BELLUNO”

ART.1 Fra gli ex alunni dell’istituto Tecnico Commerciale di Belluno, “Pier Fortunato Calvi” viene costituita una Associazione denominata “ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI DEL CALVI”.
ART.2 L’Associazione ha sede in Belluno, in Via C. Marchesi, 73 - presso L’Istituto Tecnico Commerciale Pier Fortunato Calvi.
ART.3 L’Associazione è apolitica ed apartitica e senza fini di lucro ed ha per scopo principale il mantenimento ed il consolidamento dei rapporti di amicizia fra i diplomati della scuola, il mantenimento dei rapporti con la medesima dopo il termine dei corsi scolastici al fine di contribuire a realizzare un proficuo scambio di esperienze fra il mondo del lavoro e la scuola; a tal fine l’Associazione di prefigge in particolare di:
1. promuovere, periodicamente, incontri, tavole rotonde, conferenze, fra membri dell’Associazione, Studiosi di discipline attinenti in particolare al corso di studi dell’Istituto, Associazioni di Categoria, Collegio dei Ragionieri; favorire ogni forma di attività rilevante sotto il profilo culturale, artistico e sociale.
2. istituire una o più borse di studio a favore di allievi della scuola, ritenuti meritevoli (su segnalazione dei Consigli di classe), adoperarsi per ricercare le risorse per finanziare iniziative e/o interventi aventi scopo culturale promossi dall’Associazione e/o dalla Scuola.
3. realizzare strumenti di comunicazione tra i Soci dell’Associazione (sito internet,notiziario, ecc) in modo tale che tutti possano essere facilmente raggiunti dalle informazioni sulle iniziative, realizzazioni e progetti utili al raggiungimento degli scopi anzidetti.
ART.4 L’Associazione è composta da:
• Soci Fondatori, sono soci fondatori gli ex allievi dell’istituto Calvi che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
• Soci ordinari, sono soci ordinari tutti gli ex allievi dell’istituto Calvi ed ex-insegnati dell’istituto medesimo che chiedono di fame parte e di osservarne lo Statuto;
• Soci di diritto : sono soci di diritto il Preside pro-tempore dell’istituto medesimo ed il Presidente pro-tempore del Collegio dei Ragionieri di Belluno.
• Soci onorari; saranno nominati soci onorari coloro che avranno reso particolari servigi e/o ottenuto particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione e/o della scuola.
ART.5L’ammissione a socio ordinario avviene per domanda dell’ex allievo dopo che la stessa è stata deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all’interessato.
ART.6 La partecipazione all’Associazione è libera e volontaria ma impegna gli iscritti al rispetto delle risoluzioni decise dai propri Organi Rappresentativi secondo le competenze previste dallo statuto.
ART.7 La qualità di Socio è personale e non trasferibile, i Soci non hanno alcun diritto sul fondo comune di cui al successivo ad. 25 e conseguentemente non possono avanzare pretesa alcuna in caso di recesso, morte od esclusione. L’esclusione può essere decisa quando il Socio, con il suo comportamento può apportare pregiudizio morale o materiale all’Associazione e viene decisa dal Consiglio Direttivo. Il socio che intende recedere dall’Associazione deve comunicare la sua decisione, per iscritto, al Consiglio Direttivo 2 mesi prima della scadenza dell’anno sociale.
ART.8 Ogni socio è obbligato a versare la quota associativa annua nei tempi e nella misura stabilita dall’Assemblea dei soci. Il mancato pagamento della quota, per tre anni consecutivi, provoca la decadenza dal diritto alla qualità di Socio.
ART.9 L’Associazione è composta dai seguenti Organi:
1. L’Assemblea
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Vice Presidente
5. Il Segretario
6. Il Tesoriere
7. I Revisori dei Conti
ART.10 L’assemblea è costituita da tutti i soci. Hanno diritto al voto i soci fondatori ed i soci ordinari.
ART.11 L’Assemblea è Ordinaria o Straordinaria. L’Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno, dal Consiglio Direttivo, per approvare il rendiconto annuale redatto dal Consiglio medesimo il quale relazionerà anche sull’andamento dell’Associazione. L’Assemblea Ordinaria determinerà il programma di attività del nuovo esercizio, indicando eventualmente chi dovrà portare a termine gli incarichi e provvederà a nominare i Componenti del Consiglio Direttivo e i Revisori dei conti. Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea Ordinaria nominerà i soci onorari. L’Assemblea Straordinaria è convocata per approvare eventuali modifiche allo statuto dell’Associazione.
ART.12
L’Assemblea potrà essere convocata a mezzo lettera e/o posta elettronica e/o a mezzo comunicati stampa e/o a mezzo pubblicazione su apposita pagina del proprio sito internet almeno 1 5 giorni prima della data fissata. L’avviso dovrà contenere gli argomento posti all’ ordine del giorno. L’Assemblea potrà essere convocata anche quando almeno un decimo dei Soci ne abbiano fatto richiesta.
ART.13
Tutti i Soci in regola col pagamento della quota Associativa, hanno diritto di intervenire all’Assemblea. Ogni socio ha diritto ad I (uno) voto e ciascun Socio potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio che non rivesta incarichi direttivi. Ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di 5 (cinque) Soci.
ART.14
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di suo impedimento dal Consigliere del Consiglio Direttivo designato dal Presidente. Il Presidente ha l’impegno di tenere correttamente l’Assemblea. Il Presidente può chiedere la collaborazione di altri soci per tutte quelle funzioni (segreteria per redazione verbali, scrutatori per votazioni ecc.) utili alla gestione dell’Assemblea.
ART.15
L’Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, sarà valida, in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei soci, mentre sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le votazioni saranno valide a maggioranza dei votanti.
ART.16
L’Associazione e Amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri, comunque non inferiore a 7 (sette) secondo quanto stabilirà l’Assemblea ordinaria nel momento in cui nomina il Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo, nominati dall’Assemblea, durano in carica 2 anni e comunque fino alla approvazione del 20 rendiconto, sono rieleggibili.
ART.17 Il Consiglio Direttivo nomina fra i propri componenti , un Presidente, un V. Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
ART.18 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritiene necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio. La seduta del Consiglio sarà ritenuta valida se saranno presenti la maggioranza dei componenti. Le decisioni del Consiglio sono valide se votate dalla maggioranza dei presenti.
ART.19 Il Consiglio Direttivo stabilirà autonomamente le modalità delle proprie convocazioni.
ART.20 Qualora un Consigliere venga a cessare dalla carica, per qualsivoglia causa, il Consiglio Direttivo , mediante propria decisione, provvederà ad integrare il Consigliere cessato con il primo dei non eletti, provvedendo anche, se necessario a rivedere le cariche. Qualora a cessare fosse il Presidente, la convocazione del Consiglio, per la sostituzione del Consigliere mancante, dovrà essere fatta dal Consigliere più anziano che gestirà il Consiglio in base al precedente ad. 17.
ART.21 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, atti al compimento dell’oggetto sociale e dei programmi votati dall’Assemblea. Il Consiglio può delegare ad alcuni suoi componenti determinati poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. Propone all’Assemblea Ordinaria la nomina di eventuali soci Onorari.
ART.22 Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio in caso di sua assenza e/o impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presidente. Illegale rappresentante potrà nominare, se del caso, procuratori speciali, per singoli atti.
ART.23 Il Collegio dei revisori dei Conti sarà composto da 3 tre componenti, di cui 2 effettivi ed uno supplente. I membri saranno eletti dall’Assemblea Ordinaria e gli stessi provvederanno a nominare al loro interno il Presidente, i membri effettivi e quello supplente. Rimangono in carica per 2 anni e potranno essere rieletti.
ART.24 Al Collegio dei revisori dei conti spetta il compito di vigilare e controllare la gestione finanziaria dell’Associazione, accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, attraverso periodiche verifiche da concordare con il Presidente del Consiglio Direttivo.
ART.25 Faranno parte del patrimonio dell’Associazione: il fondo comune, tutti i beni mobili ed immobili, che dovessero pervenire alla stessa attraverso erogazioni, acquisti, donazioni e lasciti. Le entrate dell’Associazione saranno rappresentate dalle quote Associative e da eventuali contributi ed erogazioni ottenuti da privati o Enti Pubblici. E’ fatto divieto, durante la vita dell’Associazione, effettuare distribuzioni e/o erogazioni, anche in modo indiretto, fatta eccezione per quanto dovuto per Legge o rientrante negli scopi dell’Associazione stessa.
ART.26 L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Alla sua chiusura verrà redatto il bilancio, accompagnato dalla relazione sull’andamento dell’esercizio, il tutto dovrà essere sottoposto cd approvato dall’Assemblea dei soci.
ART.27 La durata della Associazione viene fissata al 31 dicembre 2054 e potrà essere prorogata prima della sua scadenza.
ART.28 In caso di scioglimento per delibera o per altre circostanze tali da non permettere più la regolare attività dell’Associazione stessa, il patrimonio dell’Associazione che risulterà in quel momento, verrà devoluto, in primis all’istituto tecnico per ragionieri Pier Fortunato Calvi, quindi all’Ente di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’ad. 3, comma 190, Legge 23/12/1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
ART.29 L’Assemblea che delibererà lo scioglimento dell’Associazione, provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori scelti anche fra persone estranee all’Associazione. Per quanto non stabilito nel presente statuto, si applicheranno le disposizioni previste dal Codice Civile in materia.